L’8 novembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo n.196 per l’attuazione nel nostro paese della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente Direttiva SUP.
Tale Decreto è entrato in vigore il 14 gennaio 2022, vietando alcuni prodotti monouso in plastica e tutti i prodotti in plastica oxobiodegradabile, e promuovendo comportamenti responsabili rispettoallagestione dei rifiuti in plastica.
I consorzi degli imballaggi devono assicurare il rientro in possesso del materiale post-consumo ai produttori per bottiglie per bevande, la quota percentuale da restituire è definita del 77% entro il 2025, 90% entro 2029.
Sono esclusi dal divieto i materiali quali vernici, inchiostri, adesivi nonché rivestimenti in plastica aventi un peso inferiore al 10% rispetto al peso totale del prodotto. I prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile, certificato conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995, con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40% e, dal 1° gennaio 2024, superiori ad almeno il 60% nei casi indicati dal comma di riferimento.
Come richiesto dalla Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, il Decreto attuativo (D.lgs. 8 novembre 2021, n. 196 – testo in calce) opera contemporaneamente su diversi fronti:
- sensibilizzazione dei consumatori ad un consumo responsabile,
- limitazioni e divieti di vendita
- responsabilità dei produttori sulla scorta del principio “chi inquina paga”
- sistemi di smaltimento dei rifiuti.
Vediamo insieme anche quali sono le definizioni del Decreto:
- plastica: materiale costituito da un polimero, quale definito all’articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente; fanno eccezione: vernici, inchiostri, adesivi nonché rivestimenti in plastica aventi un peso inferiore al 10 per cento rispetto al peso totale del prodotto, che non costituiscono componente strutturale principale dei prodotti finiti
- Prodotto in plastica monouso: è il prodotto realizzato interamente o parzialmente in plastica, ad eccezione del prodotto realizzato in polimeri naturali non modificati chimicamente, e che non è concepito, progettato o immesso sul mercato per essere riutilizzato (sono esclusi quindi: i contenitori per alimenti secchi, compresi quelli stagionati, o per alimenti venduti freddi che richiedono ulteriore preparazione, i contenitori contenenti alimenti in quantità superiori a una singola porzione oppure contenitori per alimenti monoporzione venduti in più di una unità
- «plastica oxo-degradabile»: materie plastiche contenenti additivi che attraverso l’ossidazione comportano la frammentazione della materia plastica in microframmenti o la decomposizione chimica;
Sono previste sanzioni dal decreto?
La risposta è ovviamente sì.
L’immissione sul mercato o la messa a disposizione di prodotti in violazione di quanto disposto all’articolo 5, comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro.
Identica sanzione per chi immette sul mercato o mette a disposizione prodotti che presentano caratteristiche difformi da quelle indicate dall’articolo 6, comma 1 o che sono privi dei requisiti di marcatura di cui all’articolo 7, commi 1 e 2.
Le sanzioni aumentano fino al doppio del massimo se viene immesso sul mercato un quantitativo di prodotti del valore superiore al 10% del fatturato del trasgressore.